Qualità del servizio elettrico - Delibera 333/07

13 ottobre 2008 La delibera 333/07 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas finalizzata alla disciplina della regolazione della qualità dei servizi elettrici (continuità della fornitura, numero e durata delle interruzioni) prevede l’adozione in capo ai distributori di energia elettrica di nuovi standard qualitativi riferibili alla fornitura di energia elettrica.
Tra di essi riveste particolare importanza la regolazione inerente le interruzione di energia elettrica senza preavviso e di durata superiore a 3 minuti (cosiddette interruzioni lunghe).
L’Autorità ha infatti previsto un indennizzo automatico per le imprese alimentate in media tensione a fronte però del possesso da parte dell’impresa di particolare requisiti attinenti ai propri impianti elettrici.
Nel dettaglio, la disciplina introdotta dall’Autorità si differisce a seconda del grado di concentrazione del territorio comunale:
  1. alta concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell’ultimo censimento una popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  2. media concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell’ultimo censimento una popolazione superiore a 5.000 abitanti e non superiore a 50.000 abitanti;
  3. bassa concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell’ultimo censimento una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
In riferimento a tali ambiti l’Autorità per l’energia elettrica e il gas prevede i seguenti livelli specifici di qualità validi per le utenze allacciate in media tensione:
  1. ambiti territoriali ad alta concentrazione: 3 interruzioni senza preavviso lunghe all’anno per gli anni 2008 e 2009 e 2 interruzioni senza preavviso lunghe all’anno per gli anni 2010 e 2011;
  2. ambiti territoriali a media concentrazione: 4 interruzioni senza preavviso lunghe all’anno per gli anni 2008 e 2009 e 3 interruzioni senza preavviso lunghe all’anno per gli anni 2010 e 2011;
  3. ambiti territoriali a bassa concentrazione: 5 interruzioni senza preavviso lunghe all’anno per gli anni 2008 e 2009 e 4 interruzioni senza preavviso lunghe all’anno per gli anni 2010 e 2011.
In caso di mancato rispetto di questi standard, i distributori pagano una penalità che può andare ai clienti (solo se hanno impianti adeguati) o in un apposito Fondo.
I clienti che subiscono più interruzioni dello standard hanno diritto ad un indennizzo a condizione che dimostrino che i propri impianti sono adeguati ai criteri di selettività con la rete del distributore. I clienti che non si adeguano sono tenuti al pagamento di un corrispettivo (CTS).
Si evidenza che il pagamento del corrispettivo CTS, inglobato nella componente relativa al trasporto fatturata dal distributore di energia al grossista e ribaltata sull’utente finale, è previsto in aumento per l’anno 2009 per le utenze alimentate in Media Tensione con potenza maggiore di 400 KW.
Si riporta un esempio:
Cliente localizzato in un comune a media concentrazione (Comuni 5.000 ÷ 50.000 abit.) con potenza disponibile 600 kW che subisce 6 interruzioni lunghe in un anno superando il livello massimo consentito dalla norma fissato nella misura di 3.
Tale cliente ha diritto al rimborso automatico:
Indennizzo I = (n – s) x PMI x Vp
Dove:
n: num.effettivo interruz;
s: standard vigente (nmax = 2s)
Potenza Media Interrotta = 0,7 x Potenza disponibile
Vp - 2,5 € /kW (PMI < 500 kW) - 2,0 € /kW (PMI > 500 kW)
I = (6-4) * 600 * 0,7 * 2,5 = 2.100 €
L’indennizzo viene erogato dal distributore se il cliente ha dimostrato di avere impianti adeguati ai requisiti (dichiarazione di adeguatezza).
A pari qualità, dal 2010 il rimborso diventerebbe di 3.150 € .
Se il cliente non ha adeguato i propri impianti è tenuto al pagamento del seguente corrispettivo:
Corrisp. tariff. CTS = [1 € /gg + 0,15 x E/P] x F
E: energia consumata
P: potenza disponibile
F: Solo per clienti con potenza > 400kW e si applica
dal 2009 = 1,7
Esempio: Cliente con potenza disponibile 600 kW (dal 2009: F=1,7) - Energia consumata (anno preced.): 1,2 GWh
E/P = 2000 h
Corrisp.tariff. CTS (2008)= 366+0,15*2000 = 666 € /anno se non ha dimostrato di avere impianti adeguati ai requisiti (dichiaraz.adeguatezza)
A pari consumo/potenza, dal 2009 il CTS diventerebbe di 1.135 € a fronte di un costo di adeguamento compreso tra 2500 e 4500 €
Dal punto di vista del cliente dell’esempio:
Se adegua i propri impianti può aver diritto a indennizzi nel caso sia servito con troppe interruzioni.
Se non adegua i propri impianti perde il diritto agli indennizzi ed è tenuto a pagare il CTS a fronte di un investimento sui propri impianti, il costo annuo per il CTS è dell’ordine di 1/3 - 1/4 (quindi l’investimento si può ripagare in 3-4 anni anche per clienti con poche interruzioni).
Per le pratiche relative alla dichiarazione di adeguatezza occorre contattare il distributore locale per verificare se l’impianto elettrico è conferme ai requisiti di cui all’articolo 36 della delibera 333/07.
Si evidenzia infine che l’Allegato A della delibera definisce inoltre i livelli specifici di qualità commerciale del servizio elettrico, quali ad esempio, tempi massimi per l’attivazione della fornitura o tempi massimi per l’esecuzione di lavori semplici (aumento potenza).