Qualità del servizio elettrico - Delibera 333/07
13 ottobre 2008
La
delibera 333/07 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas finalizzata
alla disciplina della regolazione della qualità dei servizi elettrici (continuità
della fornitura, numero e durata delle interruzioni) prevede l’adozione in capo
ai distributori di energia elettrica di nuovi standard qualitativi riferibili
alla fornitura di energia elettrica.
Tra di essi riveste particolare importanza la regolazione inerente le interruzione
di energia elettrica senza preavviso e di durata superiore a 3 minuti (cosiddette
interruzioni lunghe).
L’Autorità ha infatti previsto un indennizzo automatico
per le imprese alimentate in media tensione a fronte però del possesso da parte
dell’impresa di particolare requisiti attinenti ai propri impianti elettrici.
Nel dettaglio, la disciplina introdotta dall’Autorità si differisce a seconda
del grado di concentrazione del territorio comunale:
- alta concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell’ultimo
censimento una popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- media concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell’ultimo
censimento una popolazione superiore a 5.000 abitanti e non superiore a 50.000
abitanti;
- bassa concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata
nell’ultimo censimento una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
In riferimento a tali ambiti l’Autorità per l’energia elettrica e il gas prevede
i seguenti livelli specifici di qualità validi per le utenze allacciate in media
tensione:
- ambiti territoriali ad alta concentrazione: 3 interruzioni senza preavviso
lunghe all’anno per gli anni 2008 e 2009 e 2 interruzioni senza preavviso
lunghe all’anno per gli anni 2010 e 2011;
- ambiti territoriali a media concentrazione: 4 interruzioni senza preavviso
lunghe all’anno per gli anni 2008 e 2009 e 3 interruzioni senza preavviso
lunghe all’anno per gli anni 2010 e 2011;
- ambiti territoriali a bassa concentrazione: 5 interruzioni senza preavviso
lunghe all’anno per gli anni 2008 e 2009 e 4 interruzioni senza preavviso
lunghe all’anno per gli anni 2010 e 2011.
In caso di mancato rispetto di questi standard, i distributori pagano una
penalità che può andare ai clienti (solo se hanno impianti adeguati)
o in un apposito Fondo.
I clienti che subiscono più interruzioni dello standard hanno diritto ad un
indennizzo a condizione che dimostrino che i propri impianti sono adeguati ai
criteri di selettività con la rete del distributore. I clienti che non si adeguano
sono tenuti al pagamento di un corrispettivo (CTS).
Si evidenza che il pagamento del corrispettivo CTS, inglobato nella componente
relativa al trasporto fatturata dal distributore di energia al grossista e ribaltata
sull’utente finale, è previsto in aumento per l’anno 2009 per le utenze alimentate
in Media Tensione con potenza maggiore di 400 KW.
Si riporta un esempio:
Cliente localizzato in un comune a media concentrazione (Comuni 5.000 ÷ 50.000
abit.) con potenza disponibile 600 kW che subisce 6 interruzioni lunghe in un
anno superando il livello massimo consentito dalla norma fissato nella misura
di 3.
Tale cliente ha diritto al rimborso automatico:
Indennizzo I = (n – s) x PMI x Vp
Dove:
n: num.effettivo interruz;
s: standard vigente (nmax = 2s)
Potenza Media Interrotta = 0,7 x Potenza disponibile
Vp - 2,5 € /kW (PMI < 500 kW) - 2,0 € /kW (PMI > 500 kW)
I = (6-4) * 600 * 0,7 * 2,5 = 2.100 €
L’indennizzo viene erogato dal distributore se il cliente ha dimostrato di avere
impianti adeguati ai requisiti (dichiarazione di adeguatezza).
A pari qualità, dal 2010 il rimborso diventerebbe di 3.150 € .
Se il cliente non ha adeguato i propri impianti è tenuto al pagamento del seguente
corrispettivo:
Corrisp. tariff. CTS = [1 € /gg + 0,15 x E/P] x F
E: energia consumata
P: potenza disponibile
F: Solo per clienti con potenza > 400kW e si applica
dal 2009 = 1,7
Esempio: Cliente con potenza disponibile 600 kW (dal 2009: F=1,7) - Energia
consumata (anno preced.): 1,2 GWh
E/P = 2000 h
Corrisp.tariff. CTS (2008)= 366+0,15*2000 = 666 € /anno se non ha dimostrato
di avere impianti adeguati ai requisiti (dichiaraz.adeguatezza)
A pari consumo/potenza, dal 2009 il CTS diventerebbe di 1.135 € a fronte di
un costo di adeguamento compreso tra 2500 e 4500 €
Dal punto di vista del cliente dell’esempio:
Se adegua i propri impianti può aver diritto a indennizzi nel caso sia servito
con troppe interruzioni.
Se non adegua i propri impianti perde il diritto agli indennizzi ed è tenuto
a pagare il CTS a fronte di un investimento sui propri impianti, il costo annuo
per il CTS è dell’ordine di 1/3 - 1/4 (quindi l’investimento si può ripagare
in 3-4 anni anche per clienti con poche interruzioni).
Per le pratiche relative alla dichiarazione di adeguatezza occorre contattare
il distributore locale per verificare se l’impianto elettrico è conferme ai requisiti
di cui all’articolo 36 della delibera
333/07.
Si evidenzia infine che l’Allegato A della delibera definisce inoltre i livelli
specifici di qualità commerciale del servizio elettrico, quali
ad esempio, tempi massimi per l’attivazione della fornitura o tempi massimi per
l’esecuzione di lavori semplici (aumento potenza).