Certificazione energetica: il punto sulla normativa

13 ottobre 2008 Le Regioni nel caos: dopo che è stato eliminato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione al rogito e al contratto d’affitto sparisce l’obbligo di allegazione per la vendita e l’affitto degli immobili. La legge n. 133/2008, infatti, all’articolo 35 contiene l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 6 e dei commi 8 e 9 dell’articolo 15 del DL n.192/2005, ovvero il decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria. Secondo quanto disposto dal DL n.192/2005 (e dal DL n.311/2006 contenente le disposizioni correttive e integrative al precedente) all’atto di vendita o locazione di un immobile era fatto obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica in originale o copia autenticata; la sanzione prevista in caso di violazione dell’obbligo consisteva nell’annullamento del contratto da parte del compratore (vendita) o del conduttore (locazione). L’annullamento dell’obbligo di allegazione e della relativa sanzione origina un vuoto normativo che genera incertezza e difformità tra Regioni, in quanto, nelle Regioni che hanno emanato norme in materia, prevedendo anche l’obbligo di allegazione del certificato energetico agli atti traslativi, si dovrà continuare ad applicare la disciplina vigente.