Certificazione energetica: il punto sulla normativa
13 ottobre 2008
Le Regioni nel caos: dopo che è stato eliminato l’obbligo
di allegare l’attestato di certificazione al rogito e al
contratto d’affitto sparisce l’obbligo di
allegazione per la vendita e l’affitto degli
immobili. La legge n. 133/2008, infatti,
all’articolo 35 contiene l’abrogazione dei
commi 3 e 4 dell’articolo 6 e dei commi 8 e
9 dell’articolo 15 del DL n.192/2005, ovvero il
decreto legislativo di recepimento della
direttiva comunitaria. Secondo quanto disposto
dal DL n.192/2005 (e dal DL n.311/2006
contenente le disposizioni correttive e
integrative al precedente) all’atto di vendita o locazione
di un immobile era fatto obbligo di allegare l’attestato di
certificazione energetica in originale o copia autenticata;
la sanzione prevista in caso di violazione dell’obbligo
consisteva nell’annullamento del contratto da parte
del compratore (vendita) o del conduttore
(locazione). L’annullamento dell’obbligo di
allegazione e della relativa sanzione origina un
vuoto normativo che genera incertezza e difformità
tra Regioni, in quanto, nelle Regioni che hanno
emanato norme in materia, prevedendo anche
l’obbligo di allegazione del certificato energetico
agli atti traslativi, si dovrà continuare ad applicare
la disciplina vigente.