Lombardia: Coibentazione degli edifici
13 ottobre 2008 Con il decreto dirigenziale n. 8935
del 7 agosto 2008, la Regione Lombardia fornisce indicazioni sull’applicazione
delle norme regionali e nazionali concernenti lo scomputo dei maggiori spessori
di pareti e solai necessari per la coibentazione degli edifici introdotte dall’art.
11 del Dlgs 115/2008.
La principale novità introdotta dal provvedimento è la possibilità di usufruire
del bonus volumetrico anche se il titolo abilitativo per l’intervento da eseguire
è stato rilasciato prima del 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della
norma regionale che concede lo scomputo. Il nuovo decreto dirigenziale chiarisce
infatti che lo scomputo dei maggiori spessori necessari per la coibentazione
degli edifici sia possibile dal 1° gennaio 2008 per i titoli abilitativi perfezionati
dopo tale data, anche a seguito di variante del precedente titolo abilitativo,
purchè questo sia ancora efficace. Ne deriva quindi, per gli interventi avviati
prima dell’1 gennaio 2008 l’avente titolo possa avvalersi dello scomputo previsto
dall’art. 2, comma 1-ter, della Lr 26/1995 richiedendo una variante in corso
d’opera ed evidenziando i limiti di prestazione energetica conseguiti.
Le nuove norme in dettaglio
Per calcolare lo scomputo relativo agli edifici esistenti – spiega il Decreto
dirigenziale 8935/2008 –, occorre tener presente che l’art. 2, comma 3 della
Lr 26/1995 non è stato modificato dall’art. 12 della Lr 33/2007 e, pertanto,
le sue previsioni restano tutt’ora valide, fermo restando che lo spessore aggiunto
ai muri perimetrali e ai solai non deve essere considerato come incremento volumetrico
e, quindi, non riduce le eventuali possibilità di ampliamento dell’edificio.
Diverso è il caso degli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione,
in quanto la volumetria del nuovo edificio potrà essere calcolata al netto dello
spessore dei muri perimetrali e dei solai che costituiscono l’involucro esterno.
Per quanto riguarda, infine, la compatibilità delle norme regionali citate con
quanto previsto dall’art. 11, commi 1 e 2, del Dlgs n. 115 del 30 maggio 2008,
la norma regionale è prevalente in quanto introdotta da Regione Lombardia proprio
con le stesse finalità dell’articolo 11 citato. Ciò rende superflua l’adozione
di una nuova norma regionale in attuazione dell’art. 11, comma 4 del Dlgs 115/2008.
L'art. 12 della Lr 33/2007 non entra nel merito delle distanze minime essendo
inserito in una legge che aveva una finalità ben diversa («Disposizioni legislative
per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale,
ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme
sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della
Regione) – Collegato 2008»). Pertanto, per quanto riguarda la deroga alle distanze
minime e alle altezze massime, è legittima l’applicazione delle possibilità
previste dal Dlgs 115/2008, fermo restando che la riduzione dei limiti di fabbisogno
energetico e di trasmittanza termica, necessari per accedere alla suddetta deroga,
devono essere calcolati con riferimento alla normativa regionale (art. 12 della
Lr 33/2007 e Dgr 5018/2007 e s.m.i.) e la possibilità di deroga (in assenza
di una diversa legge regionale) deve essere circoscritta agli spessori decurtabili
in base all’art. 11 del Dlgs 115/2008.