Legge 6 agosto 2008, n. 133
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
(Suppl. Ordinario n. 196)
Strategia energetica nazionale e stipula accordi per
ridurre le emissioni di CO2 (art. 7)
Viene prevista, entro il termine di sei mesi dall’entrata in
vigore del decreto, l’adozione di una nuova “strategia
energetica nazionale” da parte del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, che indichi
priorità per il breve periodo e il lungo periodo per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- diversificazione delle fonti di energia sia in termini di
tipologia che di area di approvvigionamento;
- miglioramento della competitività del sistema
energetico e sviluppo delle infrastrutture;
- promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza
energetica
- realizzazione nel territorio di impianti di produzione di
energia nucleare
- d-bipromozione della ricerca sul nucleare di quarta
generazione o da fusione
- incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo;
- sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi
dell’energia;
- garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della
popolazione dei lavoratori.
Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di redigere la
proposta di cui sopra, convoca, d’intesa con il Ministero
dell’ambiente un’apposita Conferenza nazionale dell’energia
e dell’ambiente.
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di
idrocarburi (art. 8)
Salvo opportune verifiche compiute dal Ministero
dell’Ambiente sull’esistenza di eventuali rischi apprezzabili
di subsidenza sulle coste, il Consiglio dei ministri è
autorizzato ad interrompere il divieto di prospezione, ricerca
e coltivazione, stabilito con legge del 1991, e valido per le
acque del Golfo di Venezia.
La decisione di rimuovere il divieto di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi stabilito con legge del 1991, e
valido per le acque del Golfo di Venezia, potrà essere
adottata dal Consiglio dei Ministri solo d’intesa con la
Regione Veneto e salvo opportune verifiche compiute dal
Ministero dell’Ambiente coadiuvato dall’ISPRA – Istituto
superiore per la protezione e ricerca ambientale -
sull’esistenza di eventuali rischi apprezzabili di subsidenza
sulle coste.
Viene inoltre prevista una riforma della gestione dei
giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi del
D.Lgs.vo 164/2000 che prevede l’abrogazione di ogni
incentivazione e l’avvio di procedure competitive per
attribuzione di nuove titolarità.